TROPPI EDIFICI AGRICOLI SULL’AREA DELL’AEROPORTO
TROPPI EDIFICI AGRICOLI SULL’AREA DELL’AEROPORTO
Torrenova (ME):11/marzo/2010
La questione per noi del Comitato è fondamentale: sembra che presso il Comune di Torrenova siano state presentate molte richieste di autorizzazione alla realizzazione di fabbricati rurali in zona agricola E2 (tratteggiata in verde sulla carta) – dove dal P.R.G. è prevista una densità edificatoria di 0,03 mc/mq.
(Estratto dalla mappa del P.R.G di Torrenova) 
L’edificazione di edifici rurali in area E2 è prevista dal Regolamento Edilizio di Torrenova, CAPO III - EDIFICI RURALI all’art. 48 - Norme per gli edifici rurali
“Sono considerati fabbricati rurali quelli, che servono all’abitazione dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n° 153/1975 e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed all’allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.
I fabbricati ed i locali rurali adibiti ad abitazione debbono rispettare le norme dettate per gli edifici di civile abitazione e le tipologie peculiari della dimora rurale locale.”
Inoltre il Regolamento Edilizio all’art. 38 prevede per i fabbricati di civile abitazione una superficie minima di 39 mq con un’altezza minima di 2,70 pari 105 mc. Questa cubatura può essere realizzata su un appezzamento di terreno esteso almeno 3.500 mq di terreno.
Nel merito
Si deve osservare che, mentre è certamente legittimo chiedere di essere autorizzati a realizzare un fabbricato rurale ai sensi dell’art. 12 della Legge 153/1975, la realizzazione contemporanea di molti edifici rurali concentrati sulla stessa area implica una variazione significativa del territorio in quanto:
a) necessariamente dovranno essere realizzate altrettante strade di accesso;
b) necessariamente si dovrà provvedere allo smaltimento dei liquami di tante case rurali in una fogna per non sovraccaricare la falda acquifera con gli scarichi solo parzialmente depurati delle fosse imhoff;
c) necessariamente si dovrà prevedere un servizio di approvvigionamento di acqua potabile, a meno non s’intenda utilizzare l’acqua dei pozzi, a loro volta non tutelabili dagli scarichi delle vasche imhoff;
d) necessariamente si dovrà creare una nuova rete per la distribuzione dell’energia elettrica;
Per dirla in altre parole: le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi e la concomitante vocazione a realizzare tanti edifici ad uso agricolo, in lotti minimi ed uno accanto all’altro, evidenziano in modo non equivoco l’intenzione di variare il territorio destinandolo di fatto ad uso edificatorio.
Da ciò nasce spontaneo il timore che questa “variazione territoriale” comprometta la realizzabilità dell’unica infrastruttura in grado di fare riemergere il territorio da quella crisi profondissima che paralizza qualsiasi attività e che lo emargina.
Ovviamente auspichiamo che gli organi territoriali:
1) valutino attentamente il rischio sopra paventato, sempre e comunque nel rispetto della legge e dei diritti;
2) che salvaguardino l’interesse collettivo, dichiarato anche nel Piano Strategico dei Nebrodi da ben 35 alla realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale.
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Poiché su questa fattispecie la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata, con il solo scopo di agevolare una migliore comprensione di quanto sopra, riportiamo:
1) Un estratto della sentenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA (TAR), Sezione Prima,N.2493/07 Reg. Sent.N. 931 Reg. Gen. - ANNO 2001 fa rilevare:
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Si osserva che in tema di lottizzazione abusiva l’art. 18, L.47/85 disciplina due diverse ipotesi. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha infatti lottizzazione c.d. materiale con l’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.
Si è in presenza della differente tipologia di lottizzazione c.d. formale (o cartolare) allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060)
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma è da rinvenire non solo nell’esigenza di garantire una ordinata pianificazione urbanistica (il che postula un corretto uso del territorio), ma anche (e soprattutto) l’effettivo controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.
Come precisato dalla Giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio sussiste lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di fatto che comprovino in modo non equivoco la predisposizione dei terreni a scopo edificatorio (nella fattispecie: frazionamento e vendita di terreno agricolo in lotti di dimensioni inferiori a quelle prescritte e configurazione di un sistema di viabilità interna - Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia precisato che per aversi lottizzazione edilizia abusiva non basta la circostanza del mero frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai piani regolatori per l’edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma, desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n. 2205)….
2) Un estratto della sentenza della Cassazione. Sez. III n. 23154 del 5 luglio 2006 (c.c. 18 maggio 2006) sul reato di lottizzazione abusiva.
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“La L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 1, della forniva una duplice definizione della “lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio”, ricollegandola:
a) ad un’attività materiale: “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”;
b) ad un’attività giuridica: “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”. Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato “negoziale” o “cartolare” e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi, da ultimo, C. Stato, Sez. 5^, 14.5.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. Le disposizioni della L. n. 47 del 1985, art. 18, sono state testualmente riprodotte nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, comma 1.
Carmelo Giovanni PORTALE, Presidente Comitato aeroporto Eolie&Nebrodi