“SI’ TORRENOVA, NO MILAZZO”
Sulla “Gazzetta del Sud” del 3 novembre scorso č apparso un articolo nel quale un assessore della Provincia di Messina, dalla lettura del “Rapporto su uno scalo aereo in provincia di Messina” presentato dal Comitato Tecnico Scientifico della Provincia di Messina presentato il 2 ed il 3 marzo 2006 nei Consigli Comunali di questi due centri, trae la convinzione della fattibilit? dell’aeroporto in contrada Camicia. Fatti i dovuti riscontri si afferma che questo “Rapporto” dovr? necessariamente essere disatteso dall’Ente Pubblico sia perché gravemente inficiato dal sostanziale contrasto con la normativa vigente (Codice della Navigazione e D. Lgs. 17/8/99, n. 334) sia perché privo di un minimo di obiettivit? nella valutazione dei bacini d’utenza degli aeroporti. 1) La legislazione abrogata utilizzata a favore di Barcellona e contro Torrenova Il rapporto del Comitato Tecnico Scientifico della Provincia, partendo da un puntiglioso distinguo tra aeroporti ed aviosuperfici, afferma che per la Provincia di Messina č necessario realizzare un aeroporto (ovviamente solo quello di Barcellona) e non un’aviosuperficie (altrettanto ovviamente quella di Torrenova) perché il D.P.C. del 10 aprile 1985 ed il D.M.27 Dicembre 1971 non avrebbero consentito alcuna operativit? all’aviosuperficie di Torrenova. Questa tesi, utilizzata a danno dell’iniziativa di Torrenova, anche all’epoca era priva di supporto legislativo in quanto il Nuovo Codice della Navigazione Aeronautica di cui al Decr. Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 integrato dal Decreto 1 febbraio 2006 (entrambe in vigore nel marzo 2006) che non contemplano le limitazioni operative e funzionali inventate in tutto e per tutto contro Torrenova. Si precisa infatti che la legislazione (in vigore gi? nel 2005) prevede solo aerodromi senza distinzione tra pubblico e privato e, al contempo, consente sulle aviosuperfici le attivita’ di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo effettuato con qualunque tipo di aereo purchč ne sussistano i requisiti tecnici ed amministrativi richiesti per l’infrastruttura e per il gestore. 2) L’iniquit? dei dati utilizzati dal Comitato nella valutazione del bacino d’utenza La partigianeria a favore di Barcellona si rivela piů che faziosa nella valutazione del traffico potenziale da attribuire agli aeroporti di Barcellona e di Torrenova. Ma č mai possibile che un gruppo di docenti universitari non si accorga che, a soli 35 minuti di autostrada dall’aeroporto di Torrenova, esiste il secondo polo turistico della Sicilia? Eppure di questo stiamo parlando: all’aeroporto di Barcellona il Comitato ha attribuito il traffico passeggeri originato dal distretto turistico di Taormina e, nello stesso contesto, a Torrenova ha negato l’attribuzione del traffico originato dal distretto turistico di Cefalů. Al sito di Barcellona č stata letteralmente “regalata” una quota di traffico (quella originata da Taormina) che, per logica, dovrebbe essere attribuita all’aeroporto di Catania, considerato che Taormina dista 69 km da Fontanarossa e 85 km da Barcellona. Per Torrenova invece il Comitato non ha voluto considerare neppure un passeggero proveniente da Cefalů, secondo polo turistico della Sicilia, distante 71 km da Torrenova e ben 101 km da Punta Raisi. Anche questa valutazione, palesemente squilibrata a favore di Barcellona, meriterebbe un minimo di spiegazione. 3) Il mancato riferimento al problema degli insediamenti industriali ad alto rischio Il Comitato tecnico scientifico si č guardato bene dal soffermarsi sulle pesantissime limitazioni causate dalla presenza di impianti industriali ad alto rischio di catastrofe per effetto domino. Queste limitazioni sono regolate dal D.Lgs. 17/8/99, n. 334 e, nell’area, sono gi? classificati tre impianti industriali ad alto rischio ed un obiettivo sensibile, quale la centrale elettrica. Ci troviamo pertanto in presenza del tentativo di volere pianificare un aeroporto sulla base di un Rapporto nel quale si riscontra: a) l’indicazione di limitazioni operative inesistenti per l’attuale legislazione utilizzando la normativa abrogata; b) un’attribuzione di traffico scandalosamente asimmetrica; c) la mancata considerazione del fattore di rischio legato alla presenza delle raffinerie e della centrale elettrica pur in presenza di una specifica legislazione nel merito”.
Ing. GIUSEPPE PETRACCA
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